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 Concordato del Regno delle Due Sicilie e Santa Chiesa Aristotelica Romana

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Sir.Johnny
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MessaggioTitolo: Concordato del Regno delle Due Sicilie e Santa Chiesa Aristotelica Romana   Concordato del Regno delle Due Sicilie e Santa Chiesa Aristotelica Romana Icon_minitimeMar Mag 10, 2011 10:53 pm

[rp] Concordato del Regno delle Due Sicilie e la Santa Chiesa Aristotelica Romana

* Preambolo

Con la presente il Regno delle Due Sicilie ufficializza i suoi rapporti con la Chiesa Aristotelica Romana e Universale e riconosce l'aristotelismo come pietra fondante dei suoi valori e della sua cultura.
Con la presente la Chiesa Aristotelica Romana e Universale riconosce il Regno delle Due Sicilie come Regno di Confessione Aristotelica e ne tutela e privilegia i Valori ed il Culto.
Questo concordato non può essere modificato o annullato che in seguito ad un accordo tra le due parti, quali che siano i cambiamenti che avvengano in seno al Consiglio del Regno delle Due Sicilie o della Chiesa.
Inoltre il presente concordato potrà essere emendato solo con il consenso di entrambe le parti.
In caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione degli articoli seguenti, la Santa Chiesa Aristotelica Romana e il Regno delle Due Sicilie, solo ed esclusivamente come extrema ratio, conferiranno l'incarico di trovare un’amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata.

Precisazioni:
IG = In Gratibus = In Game
RP = Res Parendo = RolePlay (Forum etc)

Citazione :
I - Il ruolo della Chiesa nell'organizzazione spirituale del Regno

Art. I.1 - L'Aristotelismo è la religione ufficiale del Regno delle Due Sicilie. La Chiesa Aristotelica Romana e Universale, fondata dal Secondo Profeta, è l'unica detentrice della Verità Aristotelica e l'unica guida per gli uomini verso la salvezza.
Il Regno delle Due Sicilie riconosce l'esistenza della Santa Sede e di tutte le sue istituzioni.

I.2 - Il culto Aristotelico potrà essere esercitato o diffuso mediante proselitismo in pubblico nelle taverne, nei municipi e negli altri edifici ed istituzioni del Regno delle Due Sicilie.

I.3 - La religione spinozista e i discepoli di Averroè interpretano erroneamente l'Aristotelismo, perciò hanno una visione errata di Dio. Nonostante questo, la Santa Chiesa Aristotelica, nella sua grande bontà, e il Regno delle Due Sicilie, nel rispetto dei suoi sudditi, tollera questi soli due culti secondo le seguenti condizioni:

I.3 bis - Le comunità di questi culti si possono installare nel territorio del Regno solo con il permesso del Re, previo consulto del Primate del Regno.

I.3 ter - Il Primate del Regno ha facoltà di decidere, previa consultazione con il Sovrano, luoghi (minimo una città) e mezzi attraverso i quali i culti autorizzati dal Re potranno praticare, predicare e/o fare proselitismo. Per ricevere il permesso di pratica, predicazione e/o proselitismo del culto (In Gratibus, Res Parendo) dovrà comunque essere riconosciuta la Chiesa Aristotelica come istituzione ed esser consapevoli dell’esistenza di questo concordato.



I.4 : Il Regno delle Due Sicilie riconosce la piena autorità della Chiesa Aristotelica e Romana nel dominio spirituale e sui vescovi delle terre del Regno delle Due Sicilie.

I.5: Il Regno delle Due Sicilie, sempre nel rispetto dei suoi sudditi, e la Santa Chiesa Aristotelica, sempre nella sua grande bontà, riconoscono a chiunque si trovi in territorio regio la facoltà di essere non credente, raccomandando fortemente di farsi battezzare in seno alla Santa Madre.


Citazione :
II - Il Ruolo della Chiesa nell'organizzazione temporale del Regno

II.1 - I due Arcivescovi del Regno, se risiedono da almeno quattro mesi al suo interno, siederanno nei rispettivi consigli provinciali a discrezione del Governatore Provinciale ed avranno voce consultativa, al fine di aiutare i governi a conformare la propria politica ai principi aristotelici. Il Primate del Regno, se risiede almeno da quattro mesi al suo interno, siederà al Consiglio Reale ed avrà potere consultivo, sempre con il fine succitato. Il Primate o gli Arcivescovi possono, se lo ritengono necessario, delegare un membro della Nunziatura Apostolica (che ha risieduto per almeno quattro mesi all'interno del Regno) a tali compiti o un sacerdote particolarmente fidato, insignito del titolo monsignorile.

II.2 - Il Primate, l'Arcivescovo o il delegato che, a seguito di questa collaborazione, viene a conoscenza di informazioni confidenziali che può compromettere la sicurezza del Regno, s'impegna a non rivelarle, pena l'accusa di alto tradimento. D'altra parte se tali informazioni sono di natura tale da mettere in pericolo la Chiesa stessa o la Santa Sede, in questo caso ed esclusivamente questo il Primate/Arcivescovo/delegato è tenuto ad informare la Curia ed il Cenacolum Episcoporum Italiae dopo averlo comunicato al Re ed al Consiglio.

II.3 - Il Re delle Due Sicilie dovrà essere intronizzato dal Primate del Regno. Egli dovrà essere battezzato, o perlomeno avere un attestato cardinalizio che lo dichiara non eretico, apostata, scomunicato o in generale nemico della Santa Chiesa Aristotelica. I fedeli spinozisti ed averroisti non sono ritenuti tali, se rientranti nelle norme di questo concordato e del Diritto Canonico.

II.3 bis - I Governatori In Gratibus del Regno delle Due Sicilie dovranno essere intronizzati dai rispettivi Arcivescovi. Essi dovranno essere battezzati, o perlomeno avere un attestato cardinalizio che li dichiara non eretici, apostati, scomunicati o in generale nemici della Santa Chiesa Aristotelica. I fedeli spinozisti ed averroisti non sono ritenuti tali, se rientranti nelle norme di questo concordato e del Diritto Canonico.



II.5 - Un membro del clero Aristotelico può assumersi una missione di natura temporale, ma non potrà violare in tale missione i principi della vera fede della quale la Chiesa Aristotelica è unica depositaria.

II.6 - Il Re delle Due Sicilie, all'inizio del proprio mandato, nominerà un confessore privato (prete aristotelico ordinato), il quale lo assisterà nel suo cammino. Nel caso il Re non sia aristotelico, tale chierico sarà ritenuto suo consigliere personale.

II.6 bis - I Governatori In Gratibus del Regno delle Due Sicilie, all'inizio del proprio mandato, nomineranno facoltativamente ciascuno un confessore privato (prete aristotelico ordinato), il quale li assisterà nel loro cammino. Nel caso uno od entrambi i Governatori non siano aristotelici, tale chierico sarà ritenuto loro consigliere personale.

Citazione :
III - Il ruolo della Chiesa nella vita civile

III.1 - I matrimoni Aristotelici sono gli unici ad esser riconosciuti come validi e ad avere effetto civile.

III.2 - Conformemente al decreto Matrimonium Prohibiti, il "matrimonio civile", o tutte le altre forme di unione di questo tipo aventi come scopo il legare l'uomo alla donna e la donna all'uomo, sono severamente vietate.

III.3 : La Chiesa fa propria la missione d'aiutare i più miserabili. I suoi rappresentanti cercheranno dunque di partecipare in maniera attiva alle azioni di carità coordinando, per quanto possibile, i loro sforzi con le autorità municipali e reali.

III.4 : La Chiesa fa propria la missione di educare il popolo ai giusti valori Aristotelici ed al rispetto delle istituzioni reali. Per questo essa ha il diritto di veto sulla scelta dei professori ottenenti una cattedra all'università abruzzese ed a quella di Terra di Lavoro per tutti i corsi relativi alla via della Chiesa.

III.5 - I vescovi avranno completa autonomia e autorità nella nomina del clero delle loro diocesi, sacerdoti o laici, e nell'autorizzarli ad amministrare i sacramenti. Qualsiasi tentativo di occupazione di un incarico religioso al di fuori delle procedure canoniche verrà punito dalla giustizia ordinaria del Regno come disturbo dell'ordine pubblico.

III.6 - Ogni ecclesiastico non deve rendere conto a nessuno dei suoi atti spirituali tranne che al suo vescovo. A nessun chierico può essere chiesto di rivelare ciò che è venuto a conoscenza a seguito del sacramento della confessione.

III.7 - Almeno un rappresentante della Primazia deve essere presente alle manifestazioni organizzate dal Re e dai suoi consiglieri per le quali ha ricevuto preventivo invito (5gg). L'assenza di un rappresentante può essere tollerata, qualora il Re od i suoi consiglieri ne sono stati informati per tempo (2gg).

III.8 - Il Re e/o almeno un componente del Consiglio dovranno essere presenti alle manifestazioni e celebrazioni religiose di livello nazionale.

Citazione :
IV - La Giustizia della Chiesa

IV.1 - Il Re delle Due Sicilie ed i suoi Governatori In Gratibus si impegnano a perseguire le eresie sotto tutte le forme che potrebbero assumere. Il crimine di eresia è riconosciuto come disturbo dell'ordine pubblico e costituisce un attentato portato contro le fondamenta dell'autorità reale e religiosa.

IV.2 - La Santissima Inquisizione ha il compito di trovare, interrogare e perseguire gli eretici, i blasfemi, gli stregoni, gli scismatici e i settari.

IV.3 - Dei reati:
- L'Eresia consiste nel rifiuto in tutto o in parte del Dogma Aristotelico.
- L'Apostasia consiste in uno o più atti di rigetto o rifiuto, da parte del battezzato, della Fede Aristotelica.
- Gli scismatici ingannano con false parole gli uomini conducendoli su sentieri distanti da quelli originari della Chiesa Aristotelica e ratificati dalla Curia, dal Santo Ufficio o dal Collegio Teologale Italiano.
- La stregoneria, che è definita come l'apprendistato e/o la pratica di riti magici e diabolici, ovvero senza l'intervento divino, è un gravissimo crimine. Il fatto di leggere nei pensieri degli altri GDR o IG è considerato come stregoneria.
- Dello spergiuro: E' considerato come spergiuro una persona che tradisce uno dei sacramenti della Chiesa Aristotelica, o che menta dopo aver giurato di dire il vero dinnanzi alle Sante Scritture o alle reliquie dei santi, anche in ambito civile.
- Della bestemmia: E' fatta proibizione di bestemmiare il Dio che tutto governa, Aristotele e Christos, i Santi ed ingiuriare membri della Chiesa Aristotelica GDR o IG.

IV.4 - I tribunali religiosi, una volta emessa la sentenza, la trasmetteranno ai tribunali temporali del regno, che si impegneranno a rispettare il verdetto ed a applicare la pena.

IV.5 - Qualora la sentenza sia contestata dall'autorità civile, verrà istituita una commissione composta dall'Arcivescovo della provincia dell'imputato, da un funzionario della Santissima Inquisizione, dal giudice della provincia dell'imputato e da un membro della CAI. Questa commissione esaminerà nuovamente il caso, ed il suo verdetto, scaturito dai tre quarti dei membri, sarà insindacabile.

IV.6 - Se giudicato colpevole, un imputato può ricorrere in appello presso il tribunale pontificale dell'Inquisizione. In questo caso, il procuratore ecclesiastico trasmette l'integrità delle parti e dei documenti al tribunale Pontificio.

IV.7 - Le pene dispensate dal Tribunale Religioso sono quelle previste dal Diritto Canonico Art 4.1.

IV.8 - I giudizi della Chiesa in materia matrimoniale hanno effetto civile.

Citazione :
V - I privilegi del Clero

V.1 - Gli Arcivescovi del Regno potranno disporre di un corpo armato speciale, detto Guardia Episcopale, che non agirà mai contro gli interessi della Regno stesso. La Guardia Episcopale è regolata dalle norme del Diritto Canonico. Essa non dovrà superare i venti membri e dovrà chiedere autorizzazione per transito, dentro e fuori i confini, per spostamento e per stazionamento al Governatore della Provincia dove si trova il reggimento. Il Governatore deciderà se concedere alla Guardia Episcopale di portare il Vessillo Provinciale per il periodo di permanenza nei suoi territori. La Guardia Episcopale ha il dovere di comunicare in anticipo i propri spostamenti al Governatore o ad un suo delegato.

V.2 - I chierici aristotelici possono richiedere al Regno una scorta, qualora la loro missione di emissari di Dio renda necessario uno spostamento all'interno del Regno.

V.3 - Il Regno aiuterà i sacerdoti ordinati a passare dal livello secondo al terzo, impegnandosi economicamente con un prestito/dono, affinchè essi possano quanto prima occupare una parrocchia In Gratibus e portare conforto alle anime dei fedeli. Sarà possibile ricevere questo prestito/dono solo se il futuro parroco In Gratibus rimarrà all'interno del Regno delle Due Sicilie per almeno quattro mesi.

V.4 - I membri della Nunziatura Apostolica, quali Ambasciatori della Santa Sede, godono dell'immunità diplomatica. Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti, in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dall'articolo seguente.

V.5 - Per i reati quali la compravendita di ingenti merci sul territorio del Regno senza previa autorizzazione, il brigantaggio, l’assalto ai municipi o l’assalto al castello di una capitale, i funzionari apostolici rimangono processabili, ma potranno essere giudicati esclusivamente da un tribunale composto da un membro della Santissima Inquisizione, un Arcivescovo del Regno ed il Giudice della provincia ove è compiuto il misfatto. La pena sarà decisamente più severa ed esemplare. Altrettanto, verrà vagliata l'ipotesi di espellerli dalla Congregazione degli Affari del Secolo.

V.6 - Un ecclesiastico avente un titolo nobiliare dovrà essere trattato come un nobile laico, con un'unica differenza. Egli dovrà sì giurare fedeltà alle autorità temporali, ma nel qual caso vi sia necessità, dovrà obbedire alle leggi divine ed alla Santa Chiesa, senza ovviamente danneggiare ingiustamente il Regno.

Firmato a Napoli il 26 Agosto 1457

A nome del Regno delle Due Sicilie:

Il Re: Arimanno David Spadalfieri, Conte di Castel Volturno
Il Ciambellano Reale: Giovanni Montecchi detto "Giovanni89"

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A nome della Santa Chiesa Aristotelica locale:

A nome della Santa Chiesa Aristotelica locale:

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A nome del Consiglio Superiore della Nunziatura:

Monsignor Giacomo "Marves" Borgia, Protonotario Apostolico.

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MessaggioTitolo: Re: Concordato del Regno delle Due Sicilie e Santa Chiesa Aristotelica Romana   Concordato del Regno delle Due Sicilie e Santa Chiesa Aristotelica Romana Icon_minitimeMar Mag 10, 2011 10:54 pm

Chiedo a voi eminentissimi e monsignori se nel tempo vi sono state apportate modifiche.
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Philipdikingsbridge


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MessaggioTitolo: Re: Concordato del Regno delle Due Sicilie e Santa Chiesa Aristotelica Romana   Concordato del Regno delle Due Sicilie e Santa Chiesa Aristotelica Romana Icon_minitimeDom Mag 15, 2011 2:25 pm

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